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Responsabilità del vettore aereo

Avviso richiesto dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 2027/97 in materia di responsabilità del vettore aereo per il trasporto di passeggeri e del relativo bagaglio via aerea


Il presente avviso informativo riassume le regole di responsabilità applicate da China Airlines come richiesto dalla legislazione comunitaria e dalla Convenzione di Montreal.


Risarcimento in caso di morte o lesioni
Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per lesioni o morte dei passeggeri. Per danni fino a 100.000 SDR (importo approssimativo in valuta locale), il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale limite, il vettore aereo può difendersi da una richiesta di risarcimento dimostrando di non aver posto in essere comportamenti negligenti o colposi.


Pagamenti anticipati
Se un passeggero rimane ucciso o ferito, il vettore aereo deve effettuare un pagamento anticipato per coprire le esigenze immediate, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento. In caso di decesso, tale pagamento anticipato non dovrà essere inferiore a 16.000 SDR (importo approssimativo in valuta locale).


Ritardi dei passeggeri
In caso di ritardo dei passeggeri, il vettore aereo è responsabile per eventuali danni, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o non sia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo dei passeggeri è limitata a 4.150 SDR (importo approssimativo in valuta locale).


Ritardi del bagaglio
In caso di ritardo del bagaglio, il vettore aereo è responsabile per eventuali danni, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o non sia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo del bagaglio è limitata a 1.000 SDR (importo approssimativo in valuta locale).


Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio
Il vettore aereo è responsabile della distruzione, della perdita o del danneggiamento del bagaglio fino a 1.000 SDR (importo approssimativo in valuta locale). In caso di bagaglio registrato, è responsabile anche in assenza di comportamento colposo, a meno che il bagaglio non fosse difettoso. In caso di bagaglio non registrato, il vettore è responsabile solo in caso di comportamento colposo.


Limiti più elevati per il bagaglio
Un passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità maggiore, effettuando una dichiarazione speciale al più tardi al momento del check-in e pagando un supplemento aggiuntivo.


Reclami sul bagaglio
Se il bagaglio è danneggiato, arriva in ritardo, viene smarrito o distrutto, il passeggero deve scrivere e presentare un reclamo al vettore aereo il prima possibile. In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, il passeggero deve scrivere e presentare un reclamo entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.


Responsabilità dei vettori contraente ed effettivo
Se il vettore aereo che effettivamente esegue il volo non è lo stesso del vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di inviare un reclamo o di presentare una richiesta di risarcimento per danni nei confront di entrambi. Se il nome o il codice di un vettore aereo è indicato sul biglietto, il vettore aereo è il vettore aereo contraente.


Limiti di tempo per l'azione
Qualsiasi azione in tribunale per la richiesta di risarcimento per danni deve essere intrapresa entro due anni dalla data di arrivo del volo o dalla data prevista di arrivo del volo.


Base delle informazioni
La base per le regole sopra descritte è la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, attuata nella Comunità dal Regolamento (CE) n. 2027/97 (e successive modifiche del Regolamento (CE) n. 889/2002) e dalla legislazione nazionale degli Stati membri.


Esclusione di responsabilità: Questo è un avviso richiesto dal Regolamento della Comunità europea (CE) n. 889/2002. Il presente avviso non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento né per interpretare le disposizioni del Regolamento o della Convenzione di Montreal e non costituisce parte del contratto tra il vettore e il passeggero. Il vettore non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza del contenuto del presente avviso.

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